GLI AVVOCATI STABILITI

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è recentemente intervenuta sul tema degli avvocati stabiliti, affermando nella sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016, il seguente principio:

Chiunque abbia conseguito il titolo professionale di avvocato in un Paese membro dell’Unione europea, se vuole esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale, alla sola condizione che sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

Inoltre ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 2001 che ha dato attuazione alla direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio delle professioni tra gli stati membri dell’Unione Europea, l’avvocato stabilito al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia, può chiedere di essere “integrato” con il titolo di avvocato italiano ed ottenere l’iscrizione all’Albo ordinario.

Pertanto solo al momento della richiesta di iscrizione all’Albo ordinario, sorge l’obbligo per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di verificare gli ulteriori requisiti in possesso del professionista compreso quello relativo all’onorabilità ovvero alla condotta specchiatissima ed illibata, prescritta dall’ordinamento forense.

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