Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Spagna ed in Europa

La DLG Academy con la presente guida vuole offrire ai suoi clienti un guida pratica normativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali in Spagna, in Italia ed in generale nei Paesi dell’Unione Europea.

Destinatari di tale guida sono tutti i soggetti o professionisti che esercitano una professione in uno dei Paesi Europei, quindi in Spagna per esempio e desiderano lavorare o chiedere il riconoscimento della loro qualifica in un altro Paese sempre dell’Unione Europea

Si tratta di un sistema generale delle qualifiche professionali istituito dalla direttiva 89/48/CEE di concerto con la direttiva 92/51/CEE

In particolare:

  1. Il sistema si applica ai professionisti e/o cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea;
  2. per richiedere il riconoscimento, il professionista deve essere qualificato per esercitare una determinata professione nello Stato membro di origine. Lo Stato membro di origine è quello nel quale si sono acquisite le qualificazioni professionali;
  3. può trattarsi dello Stato membro di cui si ha la nazionalità o di un altro Stato membro,
  4. ad esempio può chiedere il riconoscimento
  • un ingegnere italiano, pienamente qualificato in Italia, che desidera esercitare la professione di ingegnere in Spagna;
  • un avvocato spagnolo che desidera esercitare in Italia;
  • Un igienista dentale qualificato in Spagna che desidera fare l’igienista dentale in Italia;
  • un avvocato solicitor inglese che desidera fare l’avvocato in Italia;
  • un avvocato barrister che lavora in Ingjilterra che desidera esercitare anche in Italia;
  1. il sistema generale delle qualifiche professionali si applica solamente alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè alle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nel suddetto Stato, al possesso di determinate qualifiche professionali. Il sistema generale potrà essere applicato ad ogni caso concreto se la professione che si desidera esercitare in uno Stato membro ospitante è regolamentata in questo Stato. In ogni caso, la professione regolamentata che si desidera esercitare nello Stato membro ospitante deve corrispondere alla professione per la quale si è pienamente qualificati nello Stato membro di origine.

Esempio: un igienista dentale spagnolo potrà chiedere legittimamente il riconoscimento della sua qualifica in Italia

  1. Non esiste un riconoscimento automatico di tutte le professioni.
    Esempio: un commercialista iscritto in Spagna non può automaticamente esercitare in Italia;

Un igienista dentale pienamente qualificato in spagna non può auotmaticamente esercitare in Italia.
In entrambi i casi occorre un procedimento di riconoscimento sul singolo caso. A fronte della richiesta di riconoscimento si possono verificare i seguenti casi: infatti l’autorità competente presso cui si presenta la richiesta di riconoscimento della professione conseguita nel Paese di origine ha 3 possibilità:

Può riconoscere le qualifiche professionali. In questo caso, si può iniziare ad esercitare la professione regolamentata in questione, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante, si dovranno espletare le varie formalità che possono essere richieste come condizione sine qua non per l’esercizio della professione in questione (ad esempio l’iscrizione ad un ordine professionale o la presentazione della prova della copertura di un’assicurazione professionale).

  1. Può imporre, a determinate condizioni, una misura di compensazione (o per provare il possesso di un’esperienza professionale, o per effettuare, in linea di massima a scelta dell’interessato, un tirocinio o una prova attitudinale).
  2. Può, infine, respingere la richiesta. Nelle ultime due ipotesi, la decisione dell’autorità competente deve essere motivata (essa deve indicare chiaramente le ragioni che giustificano la decisione adottata)

La decisione di rigetto della richiesta deve indicarne i motivi. In caso contrario, si ha il diritto di esigerne la comunicazione. Se questi motivi non sono comunicati o se si desidera contestarli, si ha il diritto di proporre ricorso dinanzi ad una giurisdizione dello Stato membro ospitante. Il ricorso giudiziario consentirà di verificare se la decisione di rigetto è conforme al diritto comunitario.

La DLG Academy offre ai suoi clienti tutta la consulenza ed assistenza necessaria per il riconoscimento del proprio titolo conseguito in Spagna, Italia, o comunque in un Paese dell’Unione Europea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO EUROPEA:

  1. Direttiva comunitaria n 89/48/CEE
  2. Direttiva comunitaria n 92/51/CEE

Condividi questo articolo sui social!