Il destino degli abogados

Diventare avvocato in Spagna e riconoscere il titolo di abogado in Italia: ‘’nel mezzo del cammin di loro vita si ritrovaron nel mezzo di una selva oscura..”

È ormai noto che acquisire il titolo di avvocato in Italia è diventato, diventa e diventerà sempre più arduo a causa di paletti ed ostruzionismo creati ad hoc per limitare il più possibile nuove iscrizioni. Tra questi, gli ultimi esempi sono:

  • l’art. 46 della legge n. 247/2012 che prevede l’utilizzo dei soli testi di legge senza commenti giurisprudenziali nelle prove scritte di esame per diventare avvocato (riforma finora sempre prorogata, entrando in vigore nel 2018)
  • Legge 18-7- 2003, n. 180 (U. 21-7-2003, n. 167), che ha convertito il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, introducendo il sistema a sorteggio per le commissioni esaminatrici per l’esame di stato per diventare avvocato, applicando inoltre modifiche al regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 e al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 che regolamentano la professione di avvocato in Italia.

Se da un lato un maggior numero di iscritti significa aver una maggior concorrenza, di fatto non si tengono in considerazione alcuni fattori:

  1. grazie proprio ad un maggior numero di iscritti gli ordini degli avvocati acquisiscono maggiori entrate per effetto delle tasse di iscrizione versate da più avvocati;
  2. i contributi versati dai più giovani gioveranno agli iscritti con maggior anzianità ai fini pensionistici;
  3. la reale selezione sarà quella naturale, non la ministeriale: sul campo solo chi ‘’dimostrerà’’ di esser avvocato prevarrà sugli altri.

Ma in Italia la via sarà sempre più ardua e da anni ormai vi è un cospicuo flusso migratorio al fine di ottenere il titolo di avvocato in Spagna per diventar abogado, rientrando nel bel (!?!?) paese in veste di avvocato stabilito, titolo da utilizzare in Italia per tre anni prima di poter essere parificati a tutti gli effetti agli avvocati italiani.

Il percorso prevede diversi passaggi, previsti dalla Ley orgánica 34 del 2006, de 30 de octubre e dal successivo Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, che regolano la professione di avvocato in Spagna; dapprima la omologa del titolo di laurea italiano in Spagna (ora convalida del titolo di laurea in Spagna), mentre negli ultimi anni la legislazione spagnola prevede un percorso formativo che include un máster en abogacía – ovvero master in avvocatura di diritto spagnolo – di un anno e mezzo nonché un esame di stato per ottenere il titolo di avvocato in Spagna (meno tortuoso rispetto al parallelo esame italiano) accedendo quindi alla professione di abogado.

Trascorsi tre anni, si può ottenere il riconoscimento del titolo di avvocato spagnolo in Italia: titolo che rientra tra le categorie regolamentate dalle direttive della Unione Europea n. 2005/36/CE e 98/5/CE inerenti, tra le altre qualifiche professionalii, la procedura di riconoscimento del titolo di avvocato conseguito nell’Unione Europea.

Il 12 maggio del 2017 l’ostacolo però si chiama ‘’Ministero della Giustizia’’, che ha emesso una circolare inerente ben 332 decreti di rigetto di altrettante domande di riconoscimento del titolo di abogado presentate da cittadini italiani, già abogados iscritti nei Colegios de Abogados spagnoli, aspiranti al titolo di avvocato. Perché? Mancano i requisiti previsti dalla legge spagnola per la regolarità dell’iscrizione all’albo, così come stabiliti prima dalla Ley orgánica 34 del 2006, de 30 de octubre e dal successivo Real Decreto 775/2011, de 3 de junio sulla procedura di omologa del titolo italiano in Spagna e l’iter per diventare avvocato in Spagna.

Il provvedimento risulta però abnorme:

  • in primis si oltrepassa la sovranità statale italiana. I candidati che abbiano iniziato l’iter per diventare avvocato in Spagna difatti risultano regolarmente iscritti nei rispettivi Colegios iberici, salvo poi veder bloccate (sic) in Italia le relative istanze di riconoscimento del titolo di avvocato per difetto dei requisiti legislativi che avrebbero dovuto essere eccepiti a monte dagli ordini spagnoli, non dal Ministero Italiano.
  • Inoltre, da non sottovalutarsi, l’examen de Estado per diventare avvocato in Spagna è stato indetto per la prima volta nell’anno 2014 dopo varie pressioni da parte del Consejo General de la Abogacía nei confronti del Ministerio de la Justicia, ma paradossalmente secondo la normativa era necessario averlo sostenuto già a partire dal 2011, quindi da un lato era obbligatorio sostenerlo (e superarlo), ma da un altro non ne veniva data la possibilità.

I decreti di rigetto sono alquanto dubbi ma impugnabili, ma intanto nel frattempo i candidati che desiderino ottenere il riconoscimento del titolo di avvocato spagnolo in Italia, si ritrovano nel mezzo del cammin della loro vita a brancolare nella dantesca ed infernale selva oscura.

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