ll  Mancato riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all’estero: ..rimedi e soluzioni

Con il trascorrere del tempo diventano sempre più frequenti i casi di studenti pronti ad emigrare per intraprendere un corso di studi al fine di conseguire un titolo professionale all’estero. Il motivo principale è costituito dai percorsi maggiormente selettivi e difficoltosi istituiti in Italia, fattore che ha reso necessaria l’adozione di vie alternative per ottenere il titolo professionale desiderato all’estero e riconoscerlo successivamente in Italia per poterlo spendere.
Difatti, grazie al libero mercato europeo nell’ambito delle professioni regolamentate è possibile recarsi all’estero per ottenere il titolo, così come regolamentato dalla direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, nonché dalla direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 206 del 2007), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; terminato l’iter estero, in Italia bisognerà riconoscere il titolo straniero presentando la relativa istanza al Ministero competente, che a partire dal ricevimento della domanda ha trenta giorni di tempo per decidere (termine stabilito dall’art. 2 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo), richiedendo all’interessato le eventuali integrazioni che si siano rivelate necessarie.
A questo punto gli esiti possono essere tre:
• il ministero concede il riconoscimento del titolo straniero in Italia, quindi nulla quaestio; le carte sono in regola e si ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione.
• Il ministero rimane inerte, non adempiendo al proprio dovere di concludere il relativo procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso viola il dovere non pronunciandosi nei termini previsti dalla legge;
• il ministero si esprime negativamente e quindi ricorre l’ipotesi del mancato riconoscimento del titolo straniero.

Che fare?    Quali rimedi si possono esperire ?

In via non giurisdizionale si può presentare un ricorso amministrativo, consistente in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione, al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A., evitando l’intervento di un giudice amministrativo. Il fine del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.
Esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi nel nostro ordinamento:
– il ricorso gerarchico proprio;
– il ricorso gerarchico improprio ed il ricorso in opposizione che sono mezzi di impugnazione di tipo ordinario, esperibili cioè avverso provvedimenti non definitivi sia per fa valere diritti soggettivi che interessi legittimi;
– il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorso al Presidente della Repubblica è un rimedio giustiziale di tipo straordinario per tutelare le situazioni giuridiche soggettive lese da provvedimenti definitivi.
Invece in via giurisdizionale si può proporre ricorso al T.A.R. competente.
In caso di mancata decisione nei termini previsti, rientriamo nella ipotesi di silenzio – inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero un comportamento inerte della medesima che si manifesta nelle ipotesi in cui non risponda espressamente ad una richiesta del privato, nonostante il decorso del tempo. A fronte di tale inerzia…

“a seguito della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione” (T.A.R. Lazio sez. III bis sent. N. 4180/2016);

In tali ipotesi il rimedio giurisdizionale previsto dall’articolo 117 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010) permette di presentare un ricorso al T.A.R. volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e il conseguente obbligo per la stessa di provvedere all’istanza presentata, concludendo il procedimento con l’obbligo di emanare un provvedimento espresso da emettere entro 30 giorni, di norma.
Quindi, se l’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ottenuto all’estero è rigettata con provvedimento motivato, vi è la possibilità di presentare ricorso al TAR al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, nei termini e nelle modalità previsti dalla legge 1034 del 1971 nonché dal Decreto Legislativo 104 del 2010, c.d. codice del processo amministrativo. La sentenza emanata dal T.A.R. può essere impugnata avanti il Consiglio di Stato.

La DLG ACADEMY S.R.L. a tal proposito si avvale della collaborazione di un team di avvocati, con studi in Milano e Roma, operanti nel settore del diritto amministrativo, volta a garantire la consulenza legale necessaria per il riconoscimento dei titoli di studio in Italia

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