IN QUALI CASI NON OCCORRE L’APOSTILLE SUL DOCUMENTO?
La normativa prevede che tutti i documenti ufficiali e quindi anche i titoli di studio debbano essere legalizzati.
In questo modo viene garantita la veridicità e l’autenticità del documento (laurea – diploma etc…).
Come più volte specificato in questo sito, se il Paese in cui si è conseguito il titolo di studi ha aderito alla Convenzione dell’AJA ( 5 ottobre 1961) sarà richiesta l’Apostille sul titolo di studi in sostituzione della legalizzazione.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui non occorre apporre nè l’Apostille, ne tanto meno è richiesta la legalizzazione.
I casi sono i seguenti:
- se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno stipulato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ( Legge 106/1990 ) e quindi dai seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia.
- se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un’Istituzione Tedesca, secondo quanto previsto della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici ( Legge 176/1973).
La DLG Academy srl presta consulenza e assistenza per il riconoscimento e la omologazione della laurea.