IN QUALI CASI NON OCCORRE L’APOSTILLE SUL DOCUMENTO?

La normativa prevede che tutti i documenti ufficiali e quindi anche i titoli di studio debbano essere legalizzati.

In questo modo viene garantita la veridicità e l’autenticità del documento (laurea – diploma etc…).

Come più volte specificato in questo sito, se il Paese in cui si è conseguito il titolo di studi ha aderito alla Convenzione dell’AJA ( 5 ottobre 1961) sarà richiesta l’Apostille sul titolo di studi in sostituzione della legalizzazione.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui non occorre apporre nè l’Apostille, ne tanto meno è richiesta la legalizzazione.

I casi sono i seguenti:

  • se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno stipulato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987  ( Legge 106/1990 ) e quindi dai seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia.
  • se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un’Istituzione Tedesca, secondo quanto previsto della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici ( Legge 176/1973).

La DLG Academy srl  presta consulenza e assistenza per il riconoscimento e la omologazione  della laurea.