Nel regime generale l’autorità dello Stato ospitante deve confrontare la qualifica professionale conseguita nello Stato d’origine con i requisiti professionali vigenti nello Stato ospitante.
L’art. 21 del d.lgs. n. 206/2007 costituisce, in termini generali, la base del riconoscimento delle qualifiche professionali provenienti da altri Stati membri. Il principio europeo è quello secondo cui, quando l’accesso a una professione regolamentata è subordinato al possesso di specifiche qualifiche, lo Stato ospitante deve consentire l’accesso al professionista in possesso della qualifica richiesta dallo Stato d’origine per la medesima professione, salvo le differenze sostanziali che giustifichino l’adozione di misure compensative.
Il Ministero competente italiano deve quindi procedere a una valutazione concreta e individualizzata.
Non è sufficiente accertare che:
- il titolo sia ufficialmente rilasciato dalle autorità spagnole;
- il titolare possa esercitare la professione in Spagna;
- la denominazione professionale sia sostanzialmente coincidente;
- il corso abbia una determinata durata.
Occorre verificare il contenuto effettivo della formazione e la sua relazione con le competenze richieste dalla professione italiana.
All’esito dell’istruttoria il Ministero può adottare:
- un decreto di riconoscimento;
- un decreto di riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
- un provvedimento di diniego.
Il procedimento non è quindi meramente formale: l’amministrazione dispone di un potere di valutazione tecnico-professionale diretto ad accertare l’effettiva equivalenza funzionale della qualifica.
La misura compensativa
Qualora l’autorità italiana individui differenze sostanziali tra la formazione spagnola e quella richiesta in Italia, il riconoscimento può essere subordinato a una misura compensativa.
Il sistema previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 consente, in linea generale, di subordinare il riconoscimento al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.
La misura deve essere collegata alle effettive carenze formative riscontrate e deve rispettare il principio di proporzionalità. Non può quindi trasformarsi in una nuova formazione integrale del professionista straniero.
Il Senato, richiamando la disciplina dell’art. 22, ha evidenziato che la misura compensativa presuppone l’individuazione di effettivi deficit formativi e che l’esperienza professionale deve essere valutata per verificare se tali deficit possano essere colmati.
Sono stati infatti confrontati i modelli formativi italiano e spagnolo, individuando differenze in alcune discipline di base e professionalizzanti. La documentazione relativa alla vicenda evidenzia come, in determinati casi, siano state previste misure compensative consistenti in una prova attitudinale sulle materie carenti oppure in un tirocinio di adattamento
La documentazione dell’esperienza non deve essere considerata un elemento meramente accessorio. La normativa europea e nazionale impongono infatti una valutazione complessiva delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal richiedente, maturate in Spagna o altri Paesi.