La Direttiva 98/5/CE facilita il diritto di stabilimento degli avvocati nell’Unione Europea, consentendo loro di esercitare permanentemente la professione in uno Stato membro diverso da quello di origine, utilizzando il proprio titolo professionale.

Elemento chiave è  la possibilità di integrazione definitiva: dopo tre anni di pratica effettiva e regolare nel Paese ospitante, l’avvocato può iscriversi all’albo locale ed essere equiparato a tutti gli effetti ai professionisti locali.

Quindi, un avvocato spagnolo può iscriversi come avvocato stabilito ad un ordine degli  avvocati  italiano. Potrà esercitare attraverso una dichiarazione d’intesa con avvocato ordinario e dopo 3 anni chiedere il passaggio all’albo  ordinario.