Il regolamento in esame, che ad ogni modo risulta in attuazione del:

  • del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020,
  • Direttive europee 2005/36/CE e 2013 /55/UE,
  • Decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 e
  • Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi in materia della Federazione Internazionale de Football Associazione (FIFA).

disciplina l’attività professionale di un agente sportivo abilitato ad operare nel marco della FIGC.

ART 22 ( ISTITUTO DELLA DOMICILIAZIONE)

L’art 22 rispondendo alle previsioni del Regolamento CONI contenute nell’art. 21 comma 11 e nell’art. 23  dispone che:

La disciplina prevista nell’art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione – previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale a condizione che:

  1.  il  soggetto sia residente  da almeno un anno nello Stato di origine ( es: in Spagna..)
  2. sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
  3. abbia ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno.

Quindi,   un agente FIFA abilitato in Spagna  per domiciliarsi in Italia dovrà possedere i suddetti requisiti.

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