Orden del  2017 (PARA/696/2017)  stabilisce quanto segue:

  1. In primo luogo, viene espressamente stabilito un criterio cronologico, secondo il quale il titolo di laureato o licenziato deve precedere l’ottenimento del Master.
  2. In secondo luogo, esaminando gli articoli, va notato che frequentare il Master di accesso all’avvocatura senza possedere prima la laurea o l’omologazione del grado  non è conforme alla Legge 34/2006, articolo 2    e al Real Decreto 775/2011, i cui articoli 3 e 4 ribadiscono che gli studi per la formazione professionale dell’avvocato sono considerati “corsi di formazione per avvocati”. E se non si è in possesso di un titolo di Laureato  in Giurisprudenza o in possesso della credenziale di omologazione di un titolo straniero,  non si può partecipare a “corsi di formazione per avvocati” (STS 2693/2020, del 9 luglio, FJ 6).

Detto ciò, in conformità con quanto affermato in tale sentenza, anche se non fosse esplicitamente stabilito nella normativa, già prima della regolamentazione del 2017 era necessario possedere il titolo di Laureato o Licenziato in Giurisprudenza, o la sua omologazione, per poter accedere al Master in Avvocatura, e era responsabilità delle università verificare tale requisito, in modo che dovessero accertarsi che chi accede al Master in Avvocatura avrebbe soddisfatto i requisiti per, al termine di questo, presentarsi agli esami di valutazione che consentono l’accesso alla professione di avvocato (essendo il Master un titolo abilitante a questo scopo). In questo senso, i Ministeri della Giustizia e dell’Università hanno emesso una nota informativa congiunta in relazione ai requisiti generali di ammissione al Master per l’accesso all’Avvocatura.

Quindi, per potere frequentare il master in abogacìa ( master in avvocatura) per poi accedere alla prova attitudinale statale che consente di iscriversi all’albo, occorre prima di tutto possedere: la laurea in giurisprudenza, o il grado en derecho o possedere la credenziale di omologazione del  titolo straniero.

Infine, occorre altresì ricordare che la dichiarazione di equivalencia non permette di frequentare il master abilitante per l’avvocatura in Spagna. La dichiarazione di equivalencia infatti non ha effetti professionali. Diversamente, occorre la omologazione del titolo o per i cittadini europei frequentare il grado en derecho.

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