Il quadro normativo di riferimento

L’accesso alla professione medica in Italia è ordinariamente subordinato al riconoscimento del titolo estero secondo le procedure previste dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il quale dispone che i cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea debbano richiederne il riconoscimento prima di poter esercitare. Questa regola generale comporta un iter spesso lungo e complesso, che include la verifica della corrispondenza della formazione, la valutazione di eventuali misure compensative e l’iscrizione all’albo professionale.

Tuttavia, il legislatore italiano ha introdotto una deroga specifica per i medici extracomunitari che intendano svolgere attività clinica nell’ambito di iniziative di formazione o aggiornamento. L’art. 39-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U. Immigrazione), inserito dalla legge di riforma del 2017, costituisce la base normativa fondamentale di questa disciplina derogatoria.


Il meccanismo dell’art. 39-ter T.U. Immigrazione

La disposizione in commento consente agli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese extra-UE di essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario presso:

  • aziende ospedaliere;
  • aziende ospedaliere universitarie;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Tale autorizzazione opera in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri e ha una durata massima di due anni, non prorogabile per il medesimo periodo. Il medico straniero, in sostanza, può esercitare attività clinica in strutture ospedaliere italiane di eccellenza senza dover avviare — né attendere l’esito di — il procedimento ordinario di omologazione del titolo di studio.

La ratio della norma è duplice: da un lato favorire il trasferimento di conoscenze e competenze cliniche specialistiche, anche nell’ottica della cooperazione internazionale in ambito sanitario; dall’altro consentire alle strutture ospedaliere italiane di avvalersi di figure professionali altamente qualificate in contesti formativi di alto livello.


Il Decreto Ministeriale 10 aprile 2018: i requisiti di professionalità

In attuazione della delega contenuta nell’art. 39-ter, il Ministero della salute ha emanato il D.M. 10 aprile 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno, nel quale sono definiti i requisiti di professionalità che il medico extracomunitario deve possedere per accedere al regime derogatorio.

In base all’art. 1 del D.M., il medico straniero deve essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolo di formazione medica, conseguito nel Paese di provenienza;
  • abilitazione all’esercizio della professione medica nel Paese in cui esercita, ove tale abilitazione sia ivi prevista;
  • iscrizione all’albo professionale nel Paese di esercizio, ove tale iscrizione sia ivi prevista;
  • assenza di impedimenti all’esercizio professionale di natura penale o disciplinare nel Paese di provenienza.

Tutti questi requisiti devono essere documentati nel rispetto dell’obbligo di legalizzazione e traduzione previsto dall’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con modalità di certificazione pubblicate sul Portale del Ministero della salute. Il decreto prevede altresì che rimanga «ferma la specifica disciplina applicabile agli stranieri che intendono frequentare in Italia un corso di specializzazione medica», mantenendo distinto il canale formativo universitario da quello derogatorio in oggetto.


Le fattispecie parallele: medici al seguito di delegazioni sportive

Il regime derogatorio non si esaurisce nell’art. 39-ter. Un’ulteriore ipotesi di esercizio senza omologazione è prevista per i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato Olimpico Internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi da essi riconosciuti. In tale contesto, introdotto dall’art. 6 della L. 4 novembre 2010, n. 183, il legislatore ha aggiunto all’art. 27 del T.U. Immigrazione il comma 1-quinquies, che autorizza detti professionisti a svolgere la propria attività «in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri», ma unicamente nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della stessa in Italia.

Si tratta di una deroga funzionalmente circoscritta, ben diversa da quella dell’art. 39-ter, poiché non presuppone un progetto formativo strutturato né un’autorizzazione ministeriale individuale, ma si fonda su un nesso diretto con l’evento sportivo internazionale.


Profili procedurali e il visto di ingresso

Sotto il profilo procedurale, il D.M. 10 aprile 2018 disciplina anche i requisiti per il rilascio del visto di ingresso a favore del medico extracomunitario richiedente. L’autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività clinica in deroga è pertanto il presupposto logico-giuridico che abilita il rilascio del visto, in un meccanismo che integra le politiche sanitarie con le politiche migratorie.

È importante precisare che il regime derogatorio non comporta il riconoscimento del titolo né l’iscrizione all’albo professionale italiano: il medico autorizzato ai sensi dell’art. 39-ter opera in forza di una specifica autorizzazione temporanea di natura sanitaria e formativa, che cessa automaticamente alla scadenza del biennio. Ove intendesse proseguire l’esercizio professionale in Italia oltre tale periodo, il professionista dovrebbe necessariamente avviare il procedimento ordinario di riconoscimento previsto dal D.P.R. n. 394/1999.


Considerazioni conclusive

Il sistema delineato dall’art. 39-ter T.U. Immigrazione e dal D.M. 10 aprile 2018 rappresenta un equilibrio normativo tra l’esigenza di tutela della salute pubblica — garantita attraverso la verifica dei requisiti professionali e l’abilitazione nel Paese d’origine — e l’interesse del sistema sanitario italiano ad attrarre competenze mediche internazionali di alto profilo nell’ambito di percorsi strutturati di formazione e aggiornamento. La scelta di ancorare la deroga a una struttura ospedaliera di riferimento (aziende ospedaliere, universitarie e IRCCS) e a un provvedimento autorizzativo individuale del Ministero della salute garantisce un controllo preventivo che bilancia la flessibilità dell’istituto con le imprescindibili esigenze di sicurezza del paziente.