La Figura dell’Igienista Dentale nell’Ordinamento Italiano
L’igienista dentale è una professione sanitaria regolamentata in Italia, la cui figura è stata definita inizialmente dal D.M. 14 settembre 1994, n. 669 e successivamente aggiornata dal D.M. 15 marzo 1999, n. 137. Ai sensi di quest’ultimo, l’igienista dentale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Le sue competenze comprendono l’ablazione del tartaro, la levigatura delle radici, l’applicazione topica di mezzi profilattici, l’educazione sanitaria dentale e la prevenzione primaria. Il titolo richiesto in Italia è di natura universitaria triennale, classificato al livello “d” dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE: questo elemento è di centrale importanza nel momento in cui si procede al riconoscimento di titoli esteri.
Il Quadro Normativo Generale: il D.Lgs. 206/2007 e il D.M. 268/2010
La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea è regolata dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (di seguito “D.Lgs. 206/2007”), attuativo della Direttiva 2005/36/CE e successivamente modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 in recepimento della Direttiva 2013/55/UE. In base all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 206/2007, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente — a scelta del richiedente — in una prova attitudinale oppure in un tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni.
Le procedure concrete per lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure compensative nel settore delle professioni sanitarie sono disciplinate dal Decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268 — il c.d. DM 268/2010 — emanato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 206/2007. Il decreto si applica alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere. L’igienista dentale, pur non essendo espressamente elencata nell’ambito di applicazione del DM 268/2010, rientra tuttavia nel perimetro del D.Lgs. 206/2007, e la procedura di riconoscimento viene gestita dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, che applica analogicamente i principi del DM 268/2010 anche a questa figura professionale.
La Procedura Amministrativa di Riconoscimento
L’iter prende avvio con la presentazione della domanda di riconoscimento al Ministero della Salute. Quest’ultimo procede all’istruttoria indicendo una Conferenza dei Servizi, che valuta ciascuna istanza esprimendo un parere motivato, sentito un rappresentante dell’Ordine o Collegio professionale interessato. Qualora la Conferenza riscontri differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta dall’ordinamento italiano, il Ministero adotta un decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative, comunicato al richiedente per l’avvio delle procedure. Il decreto di riconoscimento definitivo è rilasciato soltanto a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.
Il Caso Specifico del Titolo Spagnolo: Differenze Sostanziali Accertate
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato specificamente il caso del riconoscimento in Italia della qualifica di igienista dentale conseguita in Spagna. Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, con sentenza del 22 gennaio 2025, n. 1240, ha confermato la legittimità della misura compensativa imposta dal Ministero della Salute nei confronti di un richiedente in possesso del titolo spagnolo, individuando le seguenti differenze sostanziali:
- Natura del titolo: la formazione spagnola in Higiene Bucodental è di natura non universitaria, classificata alla lettera “c” dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, mentre quella italiana è universitaria, classificata alla lettera “d”; tale dislivello qualitativo è di per sé idoneo a giustificare la misura compensativa.
- Durata del corso: il corso spagnolo ha durata biennale, rispetto ai tre anni previsti dall’ordinamento universitario italiano.
- Contenuti formativi: la Conferenza dei Servizi ha proceduto a un’analisi comparativa analitica dei due percorsi, verificando concordanze e discordanze nei contenuti teorici e pratici.
In quel procedimento, la misura compensativa imposta consisteva in un tirocinio di adattamento di 18 mesi — con formazione complementare in specifiche materie — ovvero, in alternativa, in una prova attitudinale negli stessi ambiti disciplinari, con riduzione del periodo di tirocinio.
Il Tirocinio di Adattamento: Disciplina e Svolgimento
Il tirocinio di adattamento è la misura compensativa che il richiedente può preferire rispetto alla prova attitudinale. Ai sensi dell’art. 7 del DM 268/2010, esso consiste in un percorso formativo pratico-teorico da svolgersi presso strutture sanitarie accreditate individuate dall’autorità competente, e verte sulle materie in cui è stata riscontrata la carenza formativa. La durata non può superare i tre anni, ma in concreto — come confermato dalla giurisprudenza — può essere fissata in misura inferiore in funzione delle specifiche lacune accertate.
L’obbligo del tirocinante (art. 8 del DM 268/2010) include il rispetto delle prescrizioni della struttura ospitante e il completamento del percorso secondo le modalità indicate nel decreto di determinazione delle misure compensative. Al termine, il completamento del tirocinio è attestato dalla struttura presso cui è stato svolto e trasmesso al Ministero della Salute ai fini del rilascio del decreto di riconoscimento definitivo.
L’Obbligo di Motivazione Analitica e la Tutela del Richiedente
Un profilo di assoluto rilievo, su cui la giurisprudenza più recente ha insistito con forza, è quello della motivazione del provvedimento che impone la misura compensativa. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 21 maggio 2026, n. 4101, ha statuito che l’imposizione di una misura compensativa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 206/2007 richiede una motivazione analitica che dia conto: (a) del livello di qualifica richiesto dall’ordinamento interno e di quello posseduto dal richiedente; (b) delle differenze sostanziali riscontrate nella formazione; (c) delle ragioni per cui tali differenze non possono essere colmate attraverso l’esperienza professionale già maturata o l’apprendimento permanente. Tale obbligo trova fondamento nell’art. 22, comma 8-bis, del D.Lgs. 206/2007, introdotto dal D.Lgs. 15/2016.
Sul versante opposto, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza dell’8 gennaio 2025, n. 100, ha affermato l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero alla richiesta di mutamento della misura compensativa: il professionista che, avendo dapprima optato per la prova attitudinale non l’abbia superata, ha diritto di richiedere di svolgere il tirocinio di adattamento, in quanto l’amministrazione è tenuta a interpretare la normativa nel senso di facilitare e non ostacolare il riconoscimento delle qualifiche, in attuazione dei principi di libera circolazione dei lavoratori sanciti dagli artt. 45 e 49 TFUE.
Il Limite delle Misure Compensative: Differenze Non Colmabili
Infine, un importante limite sistematico è stato ribadito dalla giurisprudenza in materia: le misure compensative presuppongono che esista una base formativa comparabile rispetto alla quale specifiche differenze possano essere integrate mediante formazione supplementare. Esse non possono tradursi nella creazione di un nuovo e individuale percorso abilitativo sostitutivo di quello previsto dall’ordinamento nazionale. Quando le lacune investano elementi strutturali della formazione, le misure compensative finirebbero per assumere carattere non più “compensativo” ma “trasformativo”, e in tal caso il diniego di riconoscimento è da ritenersi legittimo.
Conclusione
Per l’igienista dentale che ha conseguito il titolo in Spagna e intende esercitare in Italia, il percorso di riconoscimento passa obbligatoriamente per il Ministero della Salute, che valuterà — tramite apposita Conferenza dei Servizi — le differenze tra i due percorsi formativi. Alla luce della giurisprudenza consolidata, è altamente probabile che venga imposta una misura compensativa, data la differenza di livello (lettera “c” vs. “d” della Direttiva 2005/36/CE) e di durata (due anni in Spagna contro tre in Italia). Il richiedente potrà scegliere tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento regolato dal DM 268/2010, con la certezza che il provvedimento ministeriale dovrà essere analiticamente motivato e che l’intera procedura andrà interpretata in chiave di facilitazione della libera circolazione professionale in ambito europeo.