1. Il quadro normativo di riferimento
La figura dell’avvocato stabilito trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (di seguito “D.Lgs. 96/2001”), adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, «volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale». Il decreto recepisce integralmente la direttiva comunitaria in evidente «linea di continuità verso la completa attuazione del Titolo III della Parte III del Trattato istitutivo della Comunità europea», con l’obiettivo dichiarato di abbattere gli ostacoli alla libera circolazione dei professionisti legali all’interno dello spazio giuridico europeo.
Il D.Lgs. 96/2001 introduce nell’ordinamento italiano due distinte figure di avvocati stranieri comunitari: l’avvocato stabilito, che esercita con il titolo professionale d’origine, e l’avvocato integrato, che — completato il percorso di stabilimento — acquisisce il titolo pieno di avvocato italiano.
2. La definizione e i requisiti per l’iscrizione
L’avvocato stabilito è il «cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati». La condizione essenziale per l’iscrizione è che il professionista straniero abbia conseguito un titolo abilitativo all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento di origine, titolo che costituisce il presupposto e, al tempo stesso, il limite dell’attività esercitabile in Italia.
3. L’uso del titolo professionale
L’avvocato stabilito «deve fare uso del titolo professionale di origine», che va indicato «per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza» e deve essere utilizzato «in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato», quest’ultimo riservato ai professionisti italiani o agli avvocati comunitari che abbiano completato il percorso di integrazione. La violazione di questo obbligo ha rilevanza disciplinare: la Cassazione civile, Sezioni Unite, con ordinanza 10 settembre 2024, n. 24279, ha confermato la sanzione della sospensione irrogata a un avvocato stabilito che aveva «adottato ed utilizzato in qualsiasi occasione il titolo italiano in forma abbreviata (“avv.”)», titolo non in suo possesso, «così generando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante».
4. Le limitazioni nell’esercizio dell’attività giudiziale
Il tratto caratterizzante e più significativo della figura è l’assenza di autonomo ius postulandi. L’art. 8 del D.Lgs. 96/2001 stabilisce che, nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali sia necessaria la nomina di un difensore, «l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». L’intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati anteriormente alla costituzione della parte o al primo atto di difesa.
La Cassazione civile, Sezioni Unite, ha chiarito con ordinanza del 10 settembre 2024, n. 24279, che l’avvocato stabilito non può nemmeno difendersi in proprio nel procedimento disciplinare a suo carico, proprio perché la mancanza dello ius postulandi gli impedisce di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
5. Il percorso verso l’integrazione
Decorso un triennio dall’iscrizione nella sezione speciale, l’avvocato stabilito che abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo di origine può chiedere al Consiglio dell’ordine la dispensa dalla prova attitudinale e, se dispensato, iscriversi nell’albo ordinario con il pieno titolo di avvocato. Per «esercizio effettivo e regolare» si intende «l’esercizio reale dell’attività professionale svolta, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana». Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13 dicembre 2023, n. 34961) hanno precisato che tale esercizio deve essere: (a) di durata non inferiore a tre anni; (b) effettivo e non formale o fittizio; (c) regolare nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; (d) svolto con il titolo professionale di origine. La valutazione spetta al Consiglio dell’ordine, il quale verifica «durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché il numero dei clienti ed il giro di affari».
La Cassazione ha altresì statuito che l’anzianità maturata nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità successivamente maturata nell’albo ordinario a seguito dell’integrazione, in quanto le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione che presuppongono titoli distinti.
6. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
L’avvocato stabilito può iscriversi in una sezione speciale dell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a condizione di dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri — tenuto conto anche dell’attività professionale svolta in Italia — e di aver «lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura», istituita e disciplinata dal Consiglio nazionale forense. Anche in tale sede il professionista deve esercitare con il titolo professionale di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto nell’albo speciale.
7. Responsabilità penale per esercizio abusivo
La Cassazione ha ribadito che l’esercizio della professione di avvocato da parte dello stabilito senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione, ovvero senza l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 96/2001, «integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione». Analogamente, esercitare spendendo il titolo di avvocato italiano anziché il proprio titolo di origine preclude il maturarsi dei requisiti per la dispensa.
Conclusione
La figura dell’avvocato stabilito straniero in Italia rappresenta un istituto di equilibrio tra le esigenze di libera circolazione dei professionisti nel mercato unico europeo e la necessità di tutela dell’ordinamento giuridico nazionale. Il D.Lgs. 96/2001 delinea un percorso progressivo — dallo stabilimento all’integrazione — che consente al professionista straniero di operare in Italia mantenendo il proprio titolo d’origine, con l’obbligo di collaborare con un avvocato abilitato per l’attività giudiziale, fino all’eventuale acquisizione del pieno titolo italiano, a condizione di un esercizio effettivo, regolare e documentato della professione per almeno tre anni.